Società/ Social card, le istruzioni per l'uso
A cura di Pia Pinucci
INPS, messaggio 28 novembre 2008, n. 26673
Oggetto: Articolo 81, comma 32 e 33, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Istituzione della "Carta acquisti".
OGGETTO: articolo 81, comma 32 e 33, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Istituzione della "Carta acquisti"
1. Premessa
L'articolo 81, comma 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133 ha istituito la "Carta acquisti" finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. Si tratta di una carta di debito sulla quale verranno accreditati, a favore degli aventi diritto, 40 euro mensili con cui potranno essere acquistati generi alimentari, ovvero essere pagate bollette di pubblici servizi. Il comma 33 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto interdipartimentale la definizione delle regole di attuazione. Il decreto n. 89030 del 16 settembre 2008 (di seguito "decreto"), modificato con il decreto n. 104376 del 7 novembre 2008 (di seguito "decreto aggiuntivo"), ha stabilito sia le modalità di emissione e di funzionamento della Carta acquisti, nonché i requisiti per l'ottenimento della stessa. L'INPS, in base al citato decreto, è il soggetto attuatore, cioè il soggetto che, tra l'altro, è tenuto a "disporre, una volta acquisite le richieste, l'avvio degli accrediti a favore dei titolari delle carte, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'articolo 5. La Carta acquisti è una normale carta di pagamento elettronica, che potrà essere utilizzata per effettuare acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard, nonché per il pagamento delle bollette della luce e del gas. Inoltre, nei negozi che espongono lo stesso simbolo (carrellino) presente sulla carta potranno essere ottenuti degli sconti aggiuntivi. Con il presente messaggio si forniscono informazioni circa le modalità e i requisiti per ottenere la Carta acquisti, nonché i compiti dell'Istituto in materia.
2. Presentazione della domanda
Il rilascio della Carta acquisti è subordinato alla presentazione da parte dei soggetti interessati di una domanda ad un ufficio postale. L'ufficio postale rilascia contestualmente alla presentazione della domanda, o entro 5 giorni in caso di momentanea indisponibilità, la Carta acquisti e trasmette, in via telematica, la domanda all'INPS per le necessarie verifiche. I moduli di domanda (modulo A001/08 per i soggetti con più di 65 anni e modulo B001/08 per i soggetti inferiori a tre anni) sono disponibili nella sezione dedicata alla Carta acquisti sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'INPS e presso gli stessi uffici postali. Sul sito dei due dicasteri è, inoltre, possibile reperire anche la guida alla compilazione della domanda. Nella domanda il richiedente dichiara, tra le altre cose, sotto la sua responsabilità, di avere tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere la citata Carta acquisti. L'articolo 5, comma 2 e 3, del "decreto" prevede che la domanda possa essere presentata anche da un soggetto terzo rispetto a colui in capo al quale devono essere verificati i requisiti previsti dal precedente comma dello stesso articolo. In particolare, possono presentare domanda e chiedere l'intestazione della Carta acquisti: 1. i tutori, gli esercenti la potestà e o soggetti affidatari. Peraltro, in caso di esercizio della potestà su più di un minore avente diritto può essere richiesto l'accredito di più benefici sulla medesima carta; 2. per i soggetti con impedimenti di natura fisica, dietro motivata richiesta degli stessi, la domanda può essere presentata da una persona di fiducia, previa delega da compilarsi secondo lo schema contenuto nel modello reperibile sul sito internet dell'INPS. In questo caso il soggetto non può essere indicato da più di due beneficiari, ad eccezione dei seguenti casi: a) tutori che posseggono più deleghe per espresso incarico dell'autorità giudiziaria; b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunità di anziani o comunità religiose. Si precisa, peraltro, che nel modulo di delega (disponibile sul sito internet dell'INPS) il delegante, in capo al quale, si ripete, devono essere verificati i requisiti per ottenere la Carta acquisti, deve autodichiarare il possesso dei requisiti stessi.



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