Patti prematrimoniali in Italia, l'avvocato ad Affari: "Così si velocizzano i divorzi"

Lunedì, 17 ottobre 2011 - 21:43:52
FORUM/ "Sì ai patti prematrimoniali in italia". Sei d'accordo? Di' la tua
Introdurre gli accordi prematrimoniali nel nostro Paese: la proposta è stata avanzata dal Congresso nazionale del notariato a Torino. A commentarla con Affaritaliani.it è Sara Severini, avvocato matrimonialista e autrice della rubrica "Comunione e separazione"."Velocizzerebbero le cause di divorzio, che al momento richiedono tempi lunghi, ma c'è il rischio che il coniuge economicamente svantaggiato sia pensalizzato".
 
Avvocato, che cosa sono i patti prematrimoniali e quali aspetti riguardano?
Si tratta di accordi tra i futuri coniugi per regolare preventivamente i rapporti patrimoniali in vista di un eventuale e futuro divorzio. La convenzione viene stipulata davanti al notaio alla presenza di due testimoni, e non incide comunque su tutti i diritti e obblighi inderogabili che derivano dal matrimonio.
Sara Severini (1)Avv. Sara Severini

Qual è la situazione attualmente in Italia?
La giurisprudenza è molto netta, quasi granitica nel non consentirli e considerarli radicalmente nulli per illiceità della causa ai sensi dell' art. 1343 c.c. L'esigenza è quella di tutelare il coniuge economicamente più debole. Inoltre, le parti non possono accordarsi su questioni disciplinate espressamente dalla legge. Se anche i coniugi lo facessero, i patti sarebbero nulli perché diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, anche per quanto riguarda l'assegno divorzile che per la sua natura assistenziale è indisponibile.

Quali vantaggi presentano i patti prematrimoniali?
Sicuramente consentirebbero di ridurre i tempi di un futuro processo perche' le cause di divorzio sono molto numerose e i magistrati sono pochi. Adesso, data la forte animosità che caratterizza questi procedimenti, ci vogliono anche 8-10 anni d'attesa per ottenere un divorzio. Quindi si alleggerirebbero i carichi di lavoro dei tribunali, con riduzione di tempi e costi. Ci si potrebbe anche allineare in questo modo alla legislazione europea e soprattutto a quella degli Stati Uniti, dove si fa largo uso di questo tipo di accordi.

Che svantaggi vede, invece?
Il rischio principale e' quello dell'abuso del coniuge economicamente piu' forte sull'altro, perche' non e' detto che i patti prematrimoniali vengano presi in totale accordo e liberta' da parte di entrambi. Ulteriori rischi sono dati dalla preoccupazione che la stipulazione di tali accordi si risolva in un “prezzo per il consenso al divorzio”. Inoltre i patti prematrimoniali con la loro spigolosità creano inevitabilmente un'atmosfera di tensione e sospetto nella coppia cosi' forte da rischiare di far saltare le nozze.

Quali sono le principali leggi che vietano i patti prematrimoniali in Italia? 
In primis l'art. 24 della Costituzione italiana, che regola il diritto di difesa. Poi c'è l'art. 9 della L. 898/70, che non consente limitazioni temporali alla possibilità di revisione del regime divorzile: significa che, se sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza di divorzio, il tribunale, per i provvedimenti relativi ai figli,  può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli  non solo ma anche per ciò che riguarda l’assegno di mantenimento a favore del coniuge beneficiario. L'art. 5, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all'ex coniuge, configura invece un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione. La giurisprudenza, infine, per rafforzare il proprio orientamento, colloca l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile nella categoria dei diritti inderogabili, e quindi indisponibili, previsti dalla legge per effetto del matrimonio cui si riferisce l’art. 160 c.c.

Di fatto quali sono le conseguenze?
Ne consegue, in altre parole, che il diritto all'assegno di divorzio, così come altri diritti parimenti indisponibili, non può essere in alcun modo negoziato a priori, ma solo ed esclusivamente nell'ambito della relativa procedura davanti al tribunale competente, che deve esercitare il controllo sulle decisioni prese congiuntamente delle parti. Anche la legislazione è altrettanto rigorosa. E' lo Stato che detta le regole in materia matrimoniale: da noi i coniugi si limitano a scegliere il regime di separazione dei beni che tiene distinti gli incrementi patrimoniali del marito da quelli della moglie e viceversa.
Tuttavia, se è vero che alle parti è negata la possibilità di negoziare gli aspetti personali della separazione o del divorzio, non è però impedita loro la libertà di definire consensualmente i rapporti patrimoniali nascenti dai procedimenti medesimi (ad esempio, la giurisprudenza ha riconosciuto la validità dell'accordo transattivo concluso in sede di separazione con cui un coniuge si impegnava a corrispondere all'altro un assegno vitalizio per la definizione di alcune controversie insorte tra i coniugi in sede di separazione ( si veda cass 14-06-2000 n. 8109 e Trib Varese 23-01-2010)

L'Italia secondo lei e' pronta all'introduzione dei patti prematrimoniali?
Sicuramente la societa' ha avanzato la richiesta piu' volte, quindi il bisogno c'e', anche in relazione alla progressiva contrattualizzazione di tale settore. I coniugi ad oggi infatti, possono, nell'esercizio della loro autonomia, disciplinare i rapporti patrimoniali all'interno della famiglia sia in costanza di matrimonio sia nella fase patologica del rapporto, sia ancora nella fase successiva al provvedimento omologato di separazione personale, e nella fase successiva alla sentenza di divorzio od alla pronuncia di invalidità del matrimonio.
Tuttavia, data la specificità degli interessi in gioco, occorre un equilibrato recupero di principi e regole dell’autonomia negoziale nella disciplina della crisi coniugale, anche in funzione deflattiva del contenzioso con vantaggi sia per lo Stato che per i cittadini.

Il Congresso del notariato ha anche chiesto l'introduzione del PAC, "Patto di convivenza"? Che cos'è e qual è la differenza?
Il PAC non riguarda l'istituzionalizzazione di un rapporto personale come un'unione di fatto, ma si pone l' obbiettivo semplicemente di regolare diritti e obblighi di carattere patrimoniale per i cittadini che manifestino la volonta' di 'vivere insieme', a prescindere dal legame affettivo dei contraenti. Di qui l'inserimento nel libro IV del codice civile dedicato alle obbligazioni e ai contratti e non nel libro I, dedicato alle persone e alla famiglia. La legislazione italiana in questo caso e' meno netta e definita, c'e' piu' spazio per l'introduzione del PAC che per i patti prematrimoniali, anche tendendo conto di quanto presentato in Parlamento nelle ultime legislature e delle norme speciali, che gia' in qualche modo riconoscono il legame di stabile convivenza extra-familiare.

Maria Carla Rota

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