Milano/ Denuncia la madre per stalking. Il Tar gli dà torto
Ha denunciato la mamma per stalking, perché gli scriveva troppo, lo chiamava troppo e si appostava vicino alla sua università per scoprire dove abitasse. Ora il Tar ha accolto il ricorso della donna contro il decreto di ammonimento ricevuto dal questore. Per i giudici amministrativi questi comportamenti "sono verosimilmente insuscettibili di comportare un 'perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per l'incolumità" nella vittima come prevede il nuovo reato di atti persecutori e il decreto di ammonimento non può essere utilizzato «quale strumento per ingerirsi in situazioni di pura conflittualità familiare, per quanto esasperato".
La sentenza, il collegio presieduto dal giudice Stefano Celeste Cozzi spiega che secondo quanto denunciato dallo studente, la mamma lo avrebbe perseguitato con "appostamenti presso l'Università degli Studi di Pavia dove il figlio svolge l'attività di studio; invio di numerosa corrispondenza indesiderata; inoltro di numerose chiamate all'utenza telefonica e continui tentativi di un indesiderato contatto con l'esponente". E che secondo il ragazzo, "tali atti persecutori" sarebbero "idonei da causare un grave stato d'ansia e paura" e "sarebbero aumentati in considerazione della vendita di un immobile di proprietà" del giovane. Insomma, la mamma sarebbe stata tanto molesta da costringere «il ragazzo a cambiare le proprie abitudini di vita per non essere da lei rintracciato (ad esempio avrebbe dovuto cambiare due dimore, utenze cellulari, abbandonare vecchie amicizie e luoghi frequentati in passato)".
"Orbene - si legge nella sentenza scritta da Dario Simeoli -, ritiene il collegio che a fare difetto nella ricostruzione operata dalla amministrazione sia, in radice, il carattere persecutorio del comportamento ascritto alla madre (...). A tal fine si richiede un comportamento oggettivamente minaccioso o molesto, posto in essere con condotte reiterate, tale da porre il contendente in una posizione di ingiustificata predominanza, da cui consegua uno specifico evento di danno (un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, il fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, l'alterazione delle proprie abitudini di vita)".
Nel caso in specie, "non si vede come possa integrare il presupposto appena descritto il tentativo di una madre di venire a conoscenza del luogo in cui abbia la residenza il figlio (chiedendo informazioni presso conoscenti); l'invio di due email e due sms (tra l'altro, pare, non direttamente ma tramite l'intermediazione di un rappresentante della Curia); due colloqui svolti presso la Curia in presenza di terze persone; il carattere patrimoniale delle richieste (fondate o infondate che siano) avanzate da un genitore nei confronti del figlio, per quanto possano apparire bizzarre agli occhi di un estraneo». Mentre per quanto riguarda "l'invio di numerosa corrispondenza indesiderata e l'inoltro di numerose chiamate all'utenza telefonica", secondo il Tar "non vi è alcun riscontro probatorio in atti. Si tratta, peraltro, di condotte che, per numero e modalità, sono verosimilmente insuscettibili di comportare un 'perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettivà".
Ma non basta, secondo il collegio "il decreto di ammonimento non può essere utilizzato né quale strumento per ingerirsi in situazioni di pura conflittualità familiare, per quanto esasperata (sempreché, beninteso, non superi la soglia della persecutorietà); meno che meno tale strumento può essere utilizzato con funzione cautelare rispetto alla 'pericolosità socialè degli individui (che come la ricorrente abbiano compiuto un delitto assai grave), situazione quest'ultima rispetto alla quale l'ordinamento contempla altri strumenti e ben altre garanzie". Di qui la revoca dell'ammonimento del questore di Pavia



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