Legge 40/ Una sentenza laica
Depositata la sentenza n. 151 del 2009 sulla fecondazione medicalmente assistita, pubblichiamo un commento degli avvocati Marilisa D’Amico, Massimo Clara e Ileana Alesso
La Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza n. 151, con cui si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma secondo limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”, e comma terzo, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna, della legge n. 40 del 2004.
La Corte afferma che “la tutela dell’embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione”. La legge infatti, ponendo il limite massimo di embrioni producibili, ammette comunque che alcuni di essi possano non dare luogo a gravidanza, determinando un affievolimento della loro tutela per poter garantire concrete possibilità di gravidanza, secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge.
La Corte costituzionale stabilisce che in materia di procreazione medicalmente assistita sia il medico curante a dover operare le scelte professionali che meglio si adattano al caso concreto. Come conseguenza di ciò, il limite massimo dei tre embrioni legislativamente previsto e l’obbligo dell’unico e contemporaneo impianto non consentivano “la valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto”.
Con l’intervento demolitorio della Corte si sono così eliminate sia l’irragionevolezza della previsione di un trattamento identico per fattispecie diverse sia la necessità per la donna di ricorrere a successive e rischiose stimolazioni ovariche.
Come conseguenza della caducazione del comma secondo dell’art. 14 si ha una deroga al divieto di crioconservazione, sancito dal comma primo dello stesso articolo. Si è resa pertanto necessaria la declaratoria di incostituzionalità anche del comma terzo, laddove non prevede che il trasferimento degli embrioni da realizzare non appena possibile si debba effettuare senza pregiudizio per la salute della donna.
Una sentenza, dunque, che afferma rigorosamente i principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di diritto alla salute: in una parola, di laicità.



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