Ior, "Violate le norme antiriciclaggio"
Lo Ior, ordinando con un fax il 6 settembre scorso al Credito Artigiano di trasferire 20 milioni di euro alla Jp Morgan di Francoforte e altri 3 alla Banca del Fucino, "non si e' uniformato ai criteri di trasparenza e 'tracciabilita'' delle operazioni compiute con banche italiane, imposti dalla normativa antiriciclaggio, anche con sanzioni penali, per impedire la circolazione di capitali illeciti".
"Pur richiesto dall'interlocutore bancario, l'istituto Vaticano non ha comunicato per chi (per se' o per eventuali terzi, di cui comunicare le generalita') intendesse eseguire le due operazioni, ne' natura e scopo delle stesse". Lo scrive il tribunale del riesame di Roma (presidente Claudio Carini), motivando l'ordinanza con cui ha confermato il sequestro preventivo di 23 milioni di euro, come disposto dal gip Maria Teresa Covatta su richiesta del procuratore aggiunto Nello Rossi e del pm Stefano Rocco Fava.
Il collegio, nel provvedimento, ricorda che lo Ior "deve considerarsi a tutti gli effetti una banca estera extracomunitaria, appartenente ad un ordinamento non incluso nella lista dei paesi extracomunitari con 'regime antiriciclaggio equivalente' agli standard vigenti degli Stati dell'Unione Europea" e che "gli intermediari italiani nei rapporti con l'istituto Vaticano non possono applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica previsti dalla normativa ma devono conformarsi, per ogni singola operazione, agli obblighi rafforzati di adeguata verifica" Ebbene, nel caso specifico, "e' documentalmente dimostrata la violazione degli obblighi penalmente sanzionati dalle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 231/07.
Correttamente - si legge ancora - il pm ha infatti osservato che 'sino ad oggi lo Ior non ha ancora fornito al suo naturale interlocutore, cioe' al Credito Artigiano, le suddette indicazioni, con le impegnative modalita' previste dalla normativa', essendosi limitato, con l'imperativo fax trasmesso il 16 settembre dal direttore generale Paolo Cipriani (indagato assieme al presidente Ettore Gotti Tedeschi) ai vertici del Credito Artigiano, a ribadire l'ordine di eseguire le citate operazioni, in quanto perfettamente lecite, ma senza fornire le informazioni d'obbligo. Ne' possono certo considerarsi equipollenti e sostitutive, a sanare l'iniziale omissione, le spiegazioni addotte in questa sede dalla difesa circa ragioni, modalita' e scopi delle operazioni; tali informazioni andavano fornite al soggetto bancario cui le disposizioni erano rivolte".
E per il tribunale del riesame poco importa che la difesa abbia parlato di "buona fede e inoffensivita' delle operazioni", con riferimento sia all'impegno della Banca Vaticana di essere inserita nella cosiddetta White List e sia alla natura delle stesse operazioni che sarebbero semplici disposizioni di giroconto interbancario: "i reati contestati - ragionano i magistrati - consistono in violazioni di obblighi formali imposti a garanzia della trasparenza e della verificabilita' delle operazioni bancarie di entita' superiore a 15mila euro, per prevenire e permettere di scoprire il riciclaggio di capitali di illecita provenienza; come tali sono reati di pericolo presunto e non concreto, punibili a titolo di dolo generico".
Lo Ior si e' anche difeso sostenendo che lo stesso giorno in cui aveva ordinato al Credito Artigiano di trasferire 23 milioni di euro, altri 20 erano passati dalla succursale italiana della Deutsche Bank alla stessa Jp Morgan di Francoforte senza che ci fossero intoppi. Sul punto, i giudici hanno detto che, in mancanza di documentazione, non sono in grado di rilevare eventuali differenze tra le fattispecie: "Giova soltanto notare - scrivono nel provvedimento - come nella documentazione contabile della Deutsche Bank prodotta dalla difesa, la causale dell'operazione sia rubricata come 'bonifico su estero' e non 'girofondi', come sostenuto dalla difesa per le (asseritamente identiche) operazioni in esame".
Quanto al profilo cautelare, il tribunale ritiene che il sequestro preventivo vada mantenuto perche', "come osservato dal gip, la libera disponibilita' dell'ammontare corrispondente alle due operazioni consentirebbe di dar corso alle stesse e dunque di porre effettivamente in essere operazioni di trasferimento di ingenti capitali in violazione degli obblighi informativi penalmente sanzionati, cio' che le norme incriminatrici contestate intendono appunto impedire a prescindere dalla liceita' o meno delle stesse". Da qui il rigetto del ricorso e la condanna dello Ior alle spese di giudizio.



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