Il figlio a carico dei genitori, ma...
Nell'ambito della fondamentale disciplina costituzionale e codicistica si è inserita la giurisprudenza della Corte di Cassazione a dettare i criteri e le linee guida volte alla tutela dei figli, adeguando la portata normativa al continuo mutare dei tempi e della società italiana. In primo luogo i Giudici hanno provveduto, mediante numerose pronunce, ad assimilare la posizione del figlio ormai maggiorenne, ma ancora dipendente dai genitori senza sua colpa, a quella del figlio minore. Sulla base di tale equiparazione viene evidenziato il momento in cui ritenere cessato l'obbligo al mantenimento; ciò in considerazione del fatto che lo scopo della normativa in questione è quello di consentire ai figli di iniziare in modo autonomo la propria vita svolgendo l'attività lavorativa più consona alle proprie possibilità e alla propria scelta (articolo 4 della Costituzione).
Sulla scorta di tali principi la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che anche il figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che sia laureato ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento finché non trovi un'occupazione adeguata alla sua condizione sociale, purché si attivi a reperirla e non vi sia una sua inoperosità. Di più: il figlio che rifiuti (e tale rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia) senza giustificato motivo un posto di lavoro fisso (adeguato alle proprie aspirazioni ed inclinazioni naturali, occorrerebbe aggiungere) procuratogli dal genitore non può, poi, pretendere di continuare ad essere mantenuto. Ma la Suprema Corte è andata ancora oltre: con la propria recentissima pronuncia n. 24018 del 24 settembre 2008 ha affermato che l'obbligo di mantenimento riprende vita nel caso in cui il giovane abbia deciso di lasciare il lavoro che lo aveva reso economicamente indipendente per riprendere gli studi, partecipare a corsi di formazione e seguire così le proprie inclinazioni ed aspirazioni.



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