Guida in stato di ebbrezza? Rifiutare l’accertamento non conviene...

Lunedì, 3 novembre 2008 - 16:00:00

La recente sentenza del Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze che ha deciso l'assoluzione di un conducente in stato di ebbrezza perché l'etilometro non sarebbe sufficiente a provare la colpevolezza, riporta alla ribalta il tema della disciplina dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza e quindi anche di cosa succede nel caso in cui si voglia rifiutare di sottoporsi alle indagini di accertamento per la verifica del tasso alcolemico nel sangue.

Di Olivia Flaim

Senza entrare nel merito della sentenza citata, l'argomento offre lo spunto per rivedere, anche alla luce delle recenti modifiche della legge 125/08, i presupposti e la nuova disciplina dell'articolo 186 del nuovo Codice della strada per quanto attiene, in particolare alle conseguenze del rifiuto dell'accertamento (Guida sotto l'influenza dell'alcool) che racchiude diverse ipotesi di reato. Una prima precisazione riguarda il fatto che l'articolo del codice, utilizzando espressamente il termine "veicolo" non si applica in alcun modo ai pedoni o a coloro i quali conducono un animale da soma o da sella, mentre invece riguarda sia le moto che i motocicli. Va sottolineato che la giurisprudenza è stata oscillante sul problema della legittimità di sanzionare il conducente in stato di ebbrezza il quale sia semplicemente seduto dentro al suo veicolo in sosta.

A questo proposito la Suprema Corte, con sentenza n. 37631/07, ha stabilito, adottando l'interpretazione più repressiva, che: "in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto". Anche la nozione di "ebbrezza" richiede qualche attenzione, infatti essa si distingue da quella di ubriachezza, di cui tratta per esempio, l'articolo 688 del Codice penale.

Lo stato di ebbrezza è presente ogni qualvolta che, per effetto dell'ingestione di sostanze alcoliche, sia presente una diminuita prontezza di riflessi e quando la capacità di percezione della circolazione stradale sia offuscata. L'ubriachezza invece consiste in uno stato di alterazione psicofisica più intensa, e soprattutto, mentre la semplice ebbrezza può anche non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. Gli elementi che, secondo costante giurisprudenza connotano gli stati di ebbrezza e ubriachezza sono l'alito vinoso, il girovagare per le strade, il barcollamento, gli schiamazzi e la pronuncia incerta e balbettante delle parole.

Analizzando nello specifico la disciplina del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'indagine sul tasso alcolemico bisogna innanzi tutto segnalare che essa è cambiata per effetto della recente legge 24 luglio 2008 n.125 e che questa risulta ora particolarmente grave, sia perché il rifiuto costituisce una vera e propria fattispecie di reato, e non più un mero illecito amministrativo, sia perché le sanzioni applicate, corrispondono alla fattispecie più grave fra quelle previste dall'art. 186 CdS.

La legge gradua, infatti, in modo differente gli effetti sanzionatori a seconda del grado di intossicazione alcolica accertati nel guidatore, prevedendo diverse sanzioni per i casi in cui il tasso di alcool nel sangue sia compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro (lett. a) oppure fra 0,8 e 1,5 (lett. b), oppure superiore a 1,5 (lett.c). Oggi, quindi, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti, per il quale la precedente formulazione prevedeva solo una sanzione amministrativa, è punito secondo la previsione di cui al secondo comma lett. c) con: -l'ammenda da euro 1500 ad euro 6000 -l'arresto da tre mesi ad un anno -la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni -la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida -la confisca del veicolo, nel caso di condanna, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione.

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