Franzoni/ La seconda parte della sentenza della Cassazione in versione integrale

Lunedì, 4 agosto 2008 - 08:00:00

LO SPECIALE

Franzoni/ La prima parte della sentenza della Cassazione in versione integrale



Cassazione/ Franzoni uccise lucidamente suo figlio



Annamaria Franzoni uccise con "razionale lucidità" il figlioletto Samuele, di 3 anni e 2 mesi, la mattina del 30 gennaio del 2002, nella casa di Cogne.  E' questo quanto decretato dalle motivazioni dei giudici della Cassazione che con la sentenza 31456, hanno confermato la condanna a sedici anni di reclusione nei confronti della donna.

 

L'esclusiva di Affaritaliani: La seconda parte delle motivazioni della sentenza della Suprema Corte di Cassazione...



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...Il primo giudice riteneva, inoltre, il quadro indiziario a carico dell'imputata validamente integrato dal mancato avvistamento di terzi nella zona nel ristretto periodo di tempo in cui la prevenuta si era allontanata dall'abitazione; dalla mancanza di alibi della stessa, tranne che per il periodo dalle 8.16' alle 8.24' circa (durante il quale la donna si era assentata da casa per accompagnare al bus il figlio Davide); dalla costante abitudine della prevenuta di chiudere in simili occasioni la porta di casa (pur non potendosi affermare con certezza che altrettanto costei avesse fatto anche la mattina del delitto); dall'implausibilità dell'ipotesi che un estraneo avesse, per commettere l'omicidio, indossato i pantaloni del pigiama e gli zoccoli della donna; dal mendacio dell'imputata circa l'indossamento degli zoccoli subito dopo il suo rientro in casa; dai termini riduttivi circa le condizioni del figlio usati nel telefonare al 118 e nel riferire l'accaduto alla Ferrod ed alla Satragni, in contrasto con quanto detto all'impiegata della ditta dove lavorava il marito, cui aveva riferito che Samuele era morto; dalla freddezza mostrata dall'imputata subito dopo il fatto, non accompagnando il figlio sull'elicottero e chiedendo immediatamente al marito di darle un altro figlio; dall'assenza di contrasti con i vicini (dei quali era, comunque, stato verificato l'alibi) tali da rendere ipotizzabile un simile gesto di vendetta.

Il Gup considerava, poi, che l'imputata aveva avuto la concreta possibilità di nascondere l'arma del delitto e che il periodo di assenza della donna da casa era troppo ristretto per poter accreditare l'ipotesi di un'incursione nell'abitazione di un terzo non visto da alcuno, che, liberatosi dei propri vestiti invernali, avesse indossato il pigiama della Franzoni (od i soli pantaloni) e gli zoccoli, dismettendoli subito dopo l'omicidio ed uscendo, sempre non visto da alcuno e senza lasciare tracce del proprio passaggio.

Nel corso del giudizio di appello, celebrato in udienza pubblica su richiesta della prevenuta, veniva disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per l'acquisizione di documenti audiovisivi e di altra natura, l'assunzione di testi e l'espletamento di ulteriori perizie (di trascrizione, psichiatrica, neurologica, sulle tracce ematiche del pavimento della camera da letto ed altre) nonché per l'esame dell'imputata.

A conclusione di detto giudizio la corte di secondo grado, concesse all'imputata le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante, ha ridotto ad anni 16 di reclusione (pena base anni 24) la sanzione già irrogata alla medesima nel precedente grado.

Ribadita l'affidabilità del dato relativo al tempo di sopravvivenza della vittima dopo l'aggressione, quantificato dal C.T. del P.M. prof. Viglino in uno spazio variabile tra i 5 ed i 17 minuti e dal CT della difesa prof. Torre in una decina di minuti, la corte territoriale evidenziava che nella relazione del 9.5.2002 il prof. Viglino, in esito agli esami compiuti, aveva sciolto i dubbi iniziali, concludendo che all'atto dell'intervento della dott.ssa Satragni era già sopravvenuta la "morte relativa" del piccolo e che l'esatta ora del decesso non poteva essere determinata nemmeno con criterio di mera verosimiglianza (conclusione asseritamente non confutata dai CC. TT. della difesa) e precisando che i fenomeni apparentemente vitali constatati dai primi soccorritori dovevano ricondursi al fenomeno della ed. "reviviscenza", verificabile per effetto delle manovre rianimatorie tendenti a richiamare in vita l'individuo, alla quale seguono la ed. " morte intermedia", in cui permangono attività biologiche elementari ed incoordinate a livello cellulare ed, infine, la "morte assoluta", in cui cessa ogni manifestazione di vita.

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