Eluana/ La sentenza integrale della Cassazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 11 - 13 novembre 2008, n. 27145
(Presidente Carbone - Relatore Morelli)
Svolgimento del processo
1. Viene impugnato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano il decreto in data 9 luglio 2008, con il quale quei giudici - in dichiarata applicazione, in sede di rinvio, del principio di diritto enunciato nella sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748 di questa Corte - hanno accolto l'istanza congiunta del tutore (il padre) e del curatore speciale di E. E., in stato vegetativo permanente sin dal omissis a seguito di grave trauma cranico encefalico riportato in un incidente stradale: istanza volta ad ottenere l'«autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale (di quest'ultima) realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico».
Resistono, con separati controricorsi, il curatore speciale ed il padre e tutore della E..
La difesa del secondo ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
2. Il rinvio alla Corte milanese è stato, a suo tempo, disposto in conseguenza dell'accoglimento dei ricorsi proposti dai rappresentanti legali di E. E., odierni resistenti, avverso il precedente decreto in data 16 dicembre 2006, della stessa Corte territoriale, con cui l'identica loro congiunta istanza di interruzione del trattamento di alimentazione artificiale della interessata era stata invece respinta.
Nel cassare quel decreto, la ricordata sentenza n. 21748 del 2007:
a) ha fatto, in premessa, riferimento al principio del “consenso informato”, che sta “alla base del rapporto medico paziente” e costituisce “norma di legittimazione del trattamento sanitario” (altrimenti illecito), secondo il consolidato orientamento delle Sezioni civili e penali di questa Corte [Sez. III civile, nn. 10014/94; 364/97; 5444/06; sez. IV penale 3/x/2001, ex plurimis], quale elaborato in sede interpretativa delle numerose leggi speciali, regolatrici della materia, a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (l. 23 dicembre 1978 n. 833, in particolare art. 33), e che trova consonanza nelle fonti sovranazionali [Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000] e nel codice di deontologia medica del 2006 (art. 35), oltreché «sicuro fondamento costituzionale». In particolare: nell'art. 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale, nella quale “è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” (Corte costituzionale, sentenza n. 471 del 1990); e nell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, e per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge e sempre che il provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno a quella degli altri (così Corte Costituzionale, sentenze nn. 258/94 e 118/96);



Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

















