La Cassazione: "Non annullabili i matrimoni a lungo termine"
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I matrimoni di lungo corso annullati dalla Chiesa non sono annullabili automaticamente dallo Stato.
È il senso della sentenza della Cassazione (prima sezione civile, n. 1343) che ha accolto il ricorso di una signora veneta il cui matrimonio era stato annullato dalla Sacra Rota nel marzo del 2001 per assenza di figli.Il marito chiedeva che la sentenza della Chiesa venisse accolta anche dallo Stato. Cosa ottenuta per effetto di una decisione della Corte d'Appello di Venezia del giugno del 2007. Contro questo verdetto ha fatto ricorso con successo in Cassazione la signora M. R. sostenendo che, alla luce della ''convivenza ventennale tra i coniugi'' era impossibile che la donna avesse potuto simulare l'esclusione di uno dei 'bona matrimonii'.
''Può essere riconosciuta nello Stato italiano - ha chiesto la signora alla Cassazione - la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent'anni, o detta sentenza produce effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia)?''. La risposta dei supremi giudici è stata negativa. Così il ricorso è stato ''accolto'' e ''cassata'' la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia, l'11 giugno 2007, aveva convalidato la nullità del matrimonio sancita dal Tribunale ecclesiastico regionale ligure nel novembre 1994, e dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica con decreto del marzo 2001.



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