Cassazione/E' un reato dare del gay per offendere

Martedì, 16 marzo 2010 - 16:30:00
Gay abbracciati 1

Dare del gay a una persona è reato: lo afferma la Cassazione,
che ha dato ragione al tribunale di Ancona per aver condannato un 71enne che in una lettera aveva offeso un uomo sulla base del suo "essere gay". Con questa pronuncia la Suprema Corte ha voluto dire basta alle denigrazioni nei confronti degli omosessuali, ricordando che simili condotte possono sfociare in una condanna per ingiuria.

Al centro del procedimento c'è una lettera in cui il mittente insultava il destinatario ricordando una "vacanza in montagna" che quest'ultimo avava fatto in "compagnia di un marinaio", episodio che gli era costato il successsivo allontamamento da un club sportivo frequentato da ragazzini. Il tribunale di Ancona, in sede di rinvio (durante il primo processo d'appello l'imputato era stato assolto, ma il verdetto era stato annullato dalla Cassazione), aveva condannato il 71enne a 400 euro di multa per il reato di ingiuria, rilevando che le espressioni usate dall'imputato nella lettera "esprimevano riprovazione per le tendenze omosessuali" dell'uomo e un "inequivoco e intrinseco intento denigratorio riferito al suo allontanamento da un luogo frequentato da minori".

La prima sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza 10248, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato contro la sentenza di appello bis. Per la Cassazione, il tribunale di Ancona ha "correttamente svolto la sua funzione, inquadrando per un verso il termine 'gay' utilizzato nella lettera agli episodi che la sentenza annullata aveva omesso di considerare (la vacanza con il marinaio e l'allontanamento dal club frequentato da minori) e valutando le ulteriori accuse, presenti nella missiva ritenuta offensiva, come denigratorie, con giudizio di merito, logicamente motivato". Nella lettera, infatti, l'imputato accusava la parte offesa anche di aver sottratto documenti pubblici dagli uffici municipali di Ancona, nell'ambito di una cancellazione abusiva di contravvenzioni, nonché di aver favorito in un concorso pubblico la nipote dell'imputato.

Per la Cassazione, il ricorso dell'imputato non può essere accolto neanche in relazione al fatto che tra le parti esistevano "rapporti tesi", che avrebbero potuto, secondo il ricorrente, portare al riconoscimento della discriminante della provocazione: ciò, si legge nella sentenza, "è in contraddizione con il tempo trascorso rispetto ai fatti indicati come provocatori, poiché una lettera inviata dopo un giorno da essi, col corollario del tempo necessario per concepirla e scriverla, escludono in radice il concetto di immediatezza".
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