Vorrei separarmi e ho dei figli. Secondo quali modalità vengono affidati?

Vorrei separarmi e ho dei figli. Secondo quali modalità vengono affidati?
LA RISPOSTA:
Per rispondere alla domanda, va innanzitutto chiarito un principio magari ovvio ma fondamentale, ovvero che si resta genitori a vita e quindi i diritti e gli obblighi scaturenti dal rapporto genitori e figli esulano dal rapporto tra coniugi in quanto hanno valore e natura completamente diversa trovando la loro fonte nel rapporto di filiazione tutelato anche a livello costituzionale agli artt. 29 e 30.
Tale assunto trova riscontro anche nell' articolo 155 del codice civile (come modificato dalla legge n. 54 del 2006) contenente il principio della bigenitorialità e dell' esercizio congiunto della potestà ai quali i giudici che pronunciano la separazione ed il divorzio devono uniformarsi: anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pertanto, l'accordo consensuale omologato, o la sentenza, stabiliscono le modalità di affidamento dei figli avendo sempre riguardo al preminente interesse morale e materiale degli stessi.
La legge impone addirittura al giudice di ascoltare il minore per conoscere le sue opinioni e la sua volontà, anche se in casi ben specifici, qualora abbia compiuto almeno 12 anni o di età inferiore se ritenuto sufficientemente maturo.
Il giudice che pronuncia la separazione personale deve valutare prioritariamente la possibilità di affidamento condiviso (ormai legge), per cui i figli minori restano affidati a entrambi i genitori. In questo caso la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori: gli stessi in comune accordo assumono le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo tra i coniugi la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.(art. 155 cod. civile)
Il giudice provvede all'assegnazione della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (art. 155 quater cod. civile), proprio al fine di tutelare l’interesse degli stessi a permanere nell’ambiente domestico in cui si è espressa la vita familiare, evitando loro un secondo trauma derivante dal cambiamento del luogo di residenza.
Il giudice, solo dopo aver escluso la possibilità di un affidamento condiviso ed in casi eccezionali, può stabilire l' affidamento esclusivo a favore di uno solo dei coniugi.
Per stabilire il coniuge affidatario è irrilevante l'eventuale dichiarazione di addebito, salvo che questa sia scaturita da cause inerenti il rapporto con i figli.
L'art. 155-bis del codice civile prevede infatti che il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In questo caso la potestà è esercitata dal genitore affidatario che ha anche l'usufrutto legale dei beni del minore, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per i figli debbano essere comunque adottate da entrambi i coniugi.
Si deve ritenere che (come previsto dalla disciplina anteriore alla modifica del 2006), il genitore non affidatario debba vigilare sull' istruzione ed educazione dei figli con la possibilità di ricorrere al giudice quando ritenga che il genitore affidatario abbia assunto delle decisioni pregiudizievoli per l'interesse degli stessi
Il giudice determina dunque i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
In ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole possono essere sempre modificati, rivisitati e aggiornati sulla base del maggior interesse per la stessa alla luce dell' art. 155 ter codice civile.
Per porre domande all'avv. Severini scrivere a comunione_separazione@affaritaliani.it


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