"Sono separata, mio marito non versa gli alimenti": come posso fare?
La nuova rubrica "Comunione e separazione" dell'avv. Sara Severini
Avv. Sara Severini
Sono separata da alcuni anni e mio marito deve versare "gli alimenti", obbligo che però non viene rispettato. Che posso fare?
RISPOSTA:
La sentenza di separazione (nell' ipotesi di separazione giudiziale) o, il decreto del Tribunale che omologa le condizioni di separazione concordate dai coniugi (nell' ipotesi di separazione consensuale), costituiscono titolo esecutivo sulla base del quale è possibile agire per il recupero coattivo del credito, ossia il coniuge beneficiario dell'´assegno di mantenimento (i cosiddetti alimenti) può iniziare subito una procedura esecutiva nei confronti del coniuge obbligato, pignorando ad es: i conti correnti, il suo stipendio o la sua pensione.
In quest´ultimo caso il coniuge avente diritto agli alimenti può convocare davanti al Giudice (dell´esecuzione) il datore di lavoro o l´ente previdenziale affinché a questi soggetti sia ordinato di versare una quota (nei limiti di legge) dello stipendio o della pensione direttamente al coniuge separato o divorziato senza che il coniuge debitore possa far nulla per impedire tale operazione.
Occorre altresì precisare che il Presidente del Tribunale alla prima udienza, nella quale devono comparire personalmente i coniugi, di solito adotta i cosiddetti provvedimenti temporanei e provvisori, e con essi può riconoscere ad uno dei due una determinata somma a titolo di mantenimento, in attesa della sentenza definitiva: anche tale provvedimento costituisce titolo esecutivo che consente di procedere subito con l´esecuzione forzata, senza che sia è necessario attendere la sentenza di separazione.
Infine, l´omissione del mantenimento costituisce illecito penale solo entro limiti ben precisi e nei casi più gravi in quanto ricorrano i presupposti del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare contemplato al secondo comma dell' art. 570 del codice penale.
Ai fini della configurabilità di tale reato devono concorrere due condizioni:
1) la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato,
2) lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo, cioè la mancanza, a causa dell' omesso pagamento,in capo al beneficiario degli ordinari mezzi di sussistenza limitati alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita, ossia a quanto è necessario per la mera sopravvivenza, come vitto, medicinali ed alloggio...
Pertanto, "...la violazione degli obblighi di assistenza familiare si realizza solo nel caso in cui sussistono, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall´altra, la concreta capacità economica dell´obbligato a fornirli...."(così si pronuncia anche recente Cassazione penale, sez. VI, 04-06-2009, n. 33492)
avv. Sara Severini


Take away, vince l'italianità
Ed ecco le pizze inter-culturali
In quanto a pizza, la margherita si contende il podio con la pizza col salamino e la pizza con i funghi, seguono la pizza siciliana e la romana. Le più originali? Sono le pizze inter-culturali: pizza kebab, pizza shawarma e pizza Hawaii. La ricerca
Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

































