Sono separato, mio figlio non vive con me. Devo pagargli gli alimenti? La nuova rubrica di Affari sul divorzio
Avv. Sara Severini
Avv. Sara SeveriniIn generale, per tutte le questioni e gli accadimenti umani, il principio giuridico, si basa sul buon senso, il sentire o la morale comune, che nel caso specifico potrebbe sintetizzarsi “bisogna aiutare sempre chi ne ha effettiva necessità”.
Infatti, il semplice raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, non significa che i genitori possano ridurre o addirittura negare l'assegno di mantenimento in suo favore, ma al contrario rimangono obbligati finchè lo stesso non diventi autosufficiente.
A tal proposito, l 'art. 155 quinquies, comma 1 c.c. introdotto dalla legge di riforma recante importanti novità in materia di affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione dei genitori prevede che: "il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico; tale assegno……è versato direttamente all'avente diritto".
In relazione a tale aspetto, quindi, il genitore che deduca la cessazione o la riduzione del diritto all'assegno di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne deve provare che questi ha raggiunto l' indipendenza economica o che non è diventato autosufficiente per sua colpa o per sua scelta data dal rifiuto ingiustificato di un lavoro compatibile con le sue attitudini, aspirazioni e preparazione professionale.
Pertanto, non è sufficiente ad escludere l’obbligo di mantenimento dei genitori il semplice rifiuto o il mero esercizio di un' attività lavorativa quando il reddito percepito è tale da non garantire l’autosufficienza economica al figlio.
In tal senso si esprime anche la Cassazione, che ha in più occasioni ribadito :“..Posto che l’obbligo del genitore separato di contribuire al mantenimento dei figli, attraverso la corresponsione di un assegno all’altro coniuge con cui i ragazzi convivano, non viene meno quando questi ultimi diventino maggiorenni (purché non risultino autosufficienti economicamente ovvero abbiano omesso colposamente di attivarsi per procurarsi un reddito), non è ammissibile la riduzione dell’assegno per il mantenimento dei figli motivato sulla circostanza del raggiungimento della maggiore età della prole...” (v. per tutte Cass. civ., sez. I, 20-05-2006, n. 11891)
Ovviamente, dal punto di vista della procedura, si potrà far luogo a procedimenti di revisione volti alla riduzione dell’assegno di mantenimento, in qualsiasi momento, previa opportuna, documentata e provata nuova situazione economica-finanziaria, disagiata del genitore obbligato.
In conclusione: fino a quando il figlio non è autosufficiente rimane l‘ obbligo di mantenimento a carico del genitore separato.


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