Separazione: niente divorzio se vi è stata riconciliazione tra i coniugi
Hai problemi con il coniuge, vuoi separarti ma non conosci le normative? Devi affrontare un divorzio e non sai come fare? Su Affaritaliani.it c'è una rubrica per te. Scrivi all'avvocato matrimonialista Sara Severini alla e-mail comunione_separazione@affaritaliani.it.
Domanda
Gentile avvocato,
sono separata da alcuni anni e da un paio di mesi intrattengo occasionalmente rapporti intimi con il mio ex marito.
Ciò basta ad interrompere il triennio per chiedere il divorzio?
La ringrazio.
Risposta
I coniugi possono chiedere il divorzio dopo che siano trascorsi tre anni di ininterrotta separazione come previsto dall'art. 3 nr. 2 lettera b della legge 898/70.
Ai fini dell' accoglimento della domanda di divorzio , la separazione deve protrarsi per almeno tre anni ed essere ininterrotta.
Costituisce interruzione del termine solo l'avvenuta riconciliazione delle parti, di cui il codice civile non detta alcuna definizione, limitandosi a disciplinarne gli effetti in due norme: l'art. 154 che contempla la riconciliazione in pendenza del giudizio di separazione, determinando l'abbandono della relativa domanda e l'art. 157 che si occupa della riconciliazione intervenuta successivamente all'emanazione della sentenza di separazione, determinante la cessazione degli effetti di quest'ultima.
La giurisprudenza ha da sempre interpretato tale previsione nel senso che non qualsiasi ripresa della convivenza costituisce riconciliazione, in quanto essa deve essere intesa come ricostituzione dell'intero complesso dei rapporti caratterizzanti l'unione matrimoniale e riguardanti sia l'aspetto materiale ma soprattutto il vincolo spirituale tra i coniugi.
Essa può avvenire senza alcuna formalità ed i coniugi possono manifestare tale intento mediante una dichiarazione espressa (riconciliazione espressa) o un comportamento inequivoco incompatibile con lo stato di separazione( riconciliazione tacita)
È necessario pertanto che le parti dimostrino concretamente la volontà diretta ad una ripresa seria della loro vita in comune, in modo da determinare il superamento della crisi coniugale.
La ripresa dei rapporti, anche sessuali, in modo temporaneo, occasionale e per periodi limitati non è quindi idonea ad interrompere il termine utile per chiedere il divorzio.
Quest' ultimo ha infatti il dovere di istruire, educare e mantenere i figli per il solo fatto materiale della procreazione ed a prescindere dallo status formale acquisito.


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