Separazione e divorzio, i nonni sono obbligati a mantenere i nipoti

Giovedì, 22 dicembre 2011 - 10:47:03

Hai problemi con il coniuge, vuoi separarti ma non conosci le normative? Devi affrontare un divorzio e non sai come fare? Su Affaritaliani.it c'è una rubrica per te. Scrivi all'avvocato matrimonialista Sara Severini alla e-mail comunione_separazione@affaritaliani.it.

Domanda
Buongiorno avvocato,
sono una nonna di due nipoti.
A seguito della separazione di mio figlio, i bambini vivono con la madre.
Attualmente lui non ce la fa a pagare il mantenimento ai figli, devo farlo io come nonna?
La ringrazio.

Risposta

Gent.le Signora,

l'art. 148 del codice civile contempla l'obbligo dei genitori di mantenere i figli minori e maggiorenni non autosufficienti, in misura proporzionale alle proprie risorse economiche, salvo accordi diversi tra le parti.
Tale disposizione stabilisce altresì che gli ascendenti (i nonni materni e paterni) abbiano un dovere sussidiario di mantenimento qualora i genitori non dispongano di  mezzi sufficienti.

Recente giurisprudenza ha chiarito che, con  l'espressione mezzi sufficienti non debba soltanto intendersi che i genitori non provvedano affatto al mantenimento, ma è sufficiente che gli stessi non vi provvedano in maniera adeguata. L'art. 148, infatti, è finalizzato proprio a far sì che il minore, tutelato da questa norma, sia adeguatamente mantenuto.
L'obbligazione degli ascendenti, tuttavia, non si concretizza solo nella sostituzione del dovere dei genitori, ma può anche concorrere con l'obbligo degli stessi.

In altri termini, non è necessario, che i genitori non provvedano affatto al mantenimento della prole per far maturare il loro obbligo ex art. 148 c.c, ma è sufficiente che consti un apporto contributivo insufficiente del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti debbano essere chiamati al loro intervento economico in via sussidiaria e complementare.
Perché scatti l'obbligo del nonno è necessario che entrambi i genitori siano incapaci di mantenere il figlio. Se uno solo dei due genitori può mantenere il figlio, lui è tenuto per primo a mantenerlo anche in via esclusiva.
Ovviamente, la misura del concorso nel mantenimento degli ascendenti deve essere valutato in relazione  alla loro situazione economica e ripartita in ragione delle sostanze dei medesimi.
 



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