Assegno divorzile se l'ex è bisognoso
Hai problemi con il coniuge, vuoi separarti ma non conosci le normative? Devi affrontare un divorzio e non sai come fare? Su Affaritaliani.it c'è una rubrica per te. Scrivi all'avvocato matrimonialista Sara Severini alla e-mail comunione_separazione@affaritaliani.it.
Domanda
Buongiorno avvocato,
in caso di divorzio quando vi è l'obbligo di corrispondere l'assegno?
Grazie.
B.
Risposta
L’assegno divorzile è contemplato all'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio n. 898 del 1970, come riformata nel 1987, che prevede che esso vada somministrato al coniuge quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile trova fondamento su diversi presupposti, e precisamente:
- una componente assistenziale, per far sì che il coniuge economicamente più debole possa continuare a mantenere il tenore di vita che avrebbe mantenuto se il matrimonio non fosse finito;
- una componente risarcitoria, qualora all'altro coniuge sia addebitabile la fine del matrimonio;
- una componente compensatoria, che possa considerare e rivalutare gli apporti di entrambi i coniugi allo sviluppo anche economico della famiglia.
La finalità principale dell'assegno di divorzio è quella assistenziale/solidaristica, considerata l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge a conservargli un tenore di vita pari a quello tenuto in costanza di matrimonio: esso mira ad evitare il deterioramento delle condizioni economiche preesistenti.
La legge, quindi, vuole cercare di contenere gli effetti pregiudizievoli della crisi coniugale, consentendo al coniuge che potrebbe maggiormente risentirne di mantenere inalterata la qualità della sua vita.
Si sottolinea altresi come l'assegno divorzile abbia presupposti e finalità differenti dall'assegno di mantenimento e dai c.d. alimenti previsti in sede di separazione.
L'assegno di mantenimento, infatti, viene corrisposto al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, che non disponga di redditi e mezzi adeguati per godere di un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e trova la propria fonte in un rapporto che continua anche dopo il relativo giudizio, mentre nel divorzio vi è l'estinzione di tale rapporto.
Gli alimenti invece si sostanziano in un aiuto economico da corrispondere al coniuge che versi in uno stato di bisogno e prescindono dalla questione dell'addebito.
Infine, si sottolinea che l’art. 5 della legge 898/70, dispone altresì che l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile cessa qualora il coniuge beneficiario passi a nuove nozze.


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