Assegno all'ex coniuge, fino a quando?

L'avvocato Sara Severini
Quando cessa l' obbligo di corrispondere l' assegno di mantenimento all' ex coniuge?RISPOSTA:
In merito a tale quesito è opportuno ricordare, per ben rispondere, che“con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.Questo recita testualmente, la legge cosiddetta sul divorzio (Legge 1 dicembre 1970, n. 898 -Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
In effetti, va però riferito, che se questa è la regola, è altrettanto vero, che i provvedimenti adottati in materia di separazione sono sempre modificabili sia nel corso del giudizio di separazione sia successivamente alla sentenza o all'omologa, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto, ai sensi dell' art. 710 c. p.c.
Pertanto, ciascun coniuge può chiedere, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli minori, tra cui è ricompresa anche la facoltà di far revocare o quanto meno modificare il provvedimento con il quale il giudice della separazione abbia disposto in favore dell’altro coniuge un assegno di mantenimento.
Naturalmente devono ricorrere determinati e precisi presupposti, quali il peggioramento delle proprie condizioni reddituali dell' obbligato o il miglioramento di quelle del beneficiario.
In caso di divorzio, la giurisprudenza è stata sempre molto compatta nell' affermare che solo il passaggio a nuove nozze determina la cessazione dell' obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, ma non la semplice instaurazione di una convivenza "more uxorio", non implicando la stessa alcun diritto al mantenimento.
Al massimo, una relazione more uxorio, poteva portare alla riduzione dell' assegno se dal nuovo legale il coniuge beneficiario ne avesse tratto vantaggi ,almeno sotto forma di risparmio di spesa.
A tal proposito , la Cassazione così si esprime “un nuovo rapporto di convivenza more-uxorio ha caratteristiche di precarietà e quindi i relativi benefici economici che ne possono derivare sono idonei solo a determinare una riduzione dell' assegno posto che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare le condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite fino a che l'avente diritto con contrae nuove nozze" ( Cass. 1096 del 22-01- 2010)
Tuttavia, con una recente sentenza la Cassazione ha stabilito per la prima volta che l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, fa venir meno in maniera quasi automatica l' assegno di mantenimento ( si veda Cassazione civile sez. I, 11 agosto 2011 n. 17195)
Si tratta di una pronuncia isolata ma sicuramente significativa e di cui si dovranno i futuri sviluppi.


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